L’obbligo di preferire il software libero e in riuso ora è completato dalla pubblicazione dei criteri
L’Italia sembra essere la nazione che si è spinta più in là con le legislazioni che favoriscono e preferiscono l’uso di software libero (open source), avendo nel Dicembre 2012 cambiato l’art. 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale, introducendo un obbligo di scegliere software libero o a codice aperto, ovvero software in riuso, tranne nei casi in cui ciò fosse impossibile, e tale valutazione di impossibilità va fatta secondo i criteri e i metodi fissati dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che li ha pubblicati sul suo sito l’8 gennaio 2014.
Con tale pubblicazione non ci sono più scuse, non ci sono spazi per interpretazioni ambigue, che a mio modesto parere non c’erano neppure prima. La valutazione non può che essere secondo i criteri e le metodologie fissati dal documento. Il quale ha preso la forma di “linee guida”, ma non per questo ha perso la sua natura. Il richiamo al compito affidato all’Agenzia è infatti chiaramente espresso.
Singolare è il metodo con cui si è arrivati a tale stesura, infatti, pur avendo i responsabili dell’Agenzia preso un ruolo guida nella scrittura, è stato convocato un tavolo di lavoro di esperti, provenienti sia dall’industria che dalle comunità e dall’Accademia, di cui ho fatto parte anch’io in rappresentanza della Free Software Foundation Europe e di KDE. L’elenco completo è nel documento. Pare che sia la prima volta che si sia seguito questo metodo, preceduto da un pubblico avviso a cui hanno risposto una sessantina di interessati (convocati 15).
Operativamente le regole sono semplici:
<ul>
Al di là dei dettagli procedurali, è ovvio che qualora un’amministrazione procedesse a un’assegnazione a software proprietario non valutando appropriatamente le soluzioni alternative in software libero o riuso, oppure valutandole ma non dando una forte motivazione, di “impossibilità”, le conseguenze potrebbero essere sia una nullità dell’assegnazione impugnabile al TAR, sia una responsabilità amministrativa del dirigente.
Tra l’altro la norma affida all’Agenzia il compito di rendere pareri (non vincolanti) circa il rispetto delle norme così stabilite, il che dovrebbe servire da deterrente per molti, in quanto il parere può essere chiesto da chi fosse interessato (inclusi eventuali concorrenti).
Tipo di Entry:
<a href="/storie">Notizie</a>
Canali:
<a href="/taxonomy/term/37">Interoperabilità</a>
<a href="/taxonomy/term/54">Software Libero</a>
<a href="/taxonomy/term/55">Software nella PA</a>
Argomento:
<a href="/taxonomy/term/23">Software Libero, libertà digitali</a>